Falsi miti del No

Fake news

In questa pagina confrontiamo in modo chiaro due posizioni opposte su dieci temi chiave del referendum del 22 e 23 marzo, per guidarti verso una scelta consapevole, oltre le fake news che hanno caratterizzato questa campagna referendaria.

La riforma Nordio è stata approvata dal Governo senza confronto parlamentare perché è una riforma di parte

Non è vero

La riforma Nordio non rappresenta un fenomeno isolato, figlio della cronaca politica contemporanea, ma la punta dell’iceberg della trentennale traiettoria riformatrice che, nel tempo, ha inteso arrivare ad allineare le fondamenta dello Stato (di diritto) italiano, ancora costruite a partire dall’ordinamento giudiziario fascista del 1941, al vigente codice di procedura penale.
Negli anni, di separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri hanno ragionato, non solo i giuristi della sinistra storica e, con loro, i padri costituenti azionisti, ma anche i ministri socialisti e i leader radicali, per arrivare oggi alle attuali coalizioni di governo.

Il referendum del 22 e 23 marzo rappresenta uno scassinamento della democrazia e/o una manomissione della Costituzione più bella del mondo

Non è vero

Il referendum confermativo rappresenta il principale strumento di democrazia diretta previsto dalla Costituzione.
Nel caso di specie, il referendum del 22 e 23 marzo è stato indetto, sulla base di quanto previsto appunto dall’articolo 138 della Costituzione, dal Consiglio dei ministri, è stato avallato dalla Corte di cassazione, prima e dalla Corte Costituzionale, poi ed è stato contro-firmato dal Presidente della Repubblica.
Alla luce di quanto precede, l’affermazione in base alla quale esso rappresenterebbe uno scassinamento della democrazia e/o una manomissione della Costituzione più bella del mondo appare, oggettivamente, insostenibile.

La riforma Nordio è pensata per alterare gli equilibri tra poteri dello Stato

Non è vero

La riforma Nordio non ridisegna assolutamente gli equilibri tra poteri dello Stato.
L’attuale articolo 104 della Costituzione afferma testualmente che la magistratura è un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere dello Stato.
Se vincesse il sì in sede referendaria, il futuro articolo 104 della Costituzione continuerebbe ad affermare testualmente che la magistratura è un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere dello Stato, aggiungendo semplicemente le parole “ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”.

La riforma Nordio è pensata per limitare l’autonomia e l’indipendenza del pubblico ministero, che sarà controllato dal Governo

È vero l’esatto contrario.

Se vincesse il sì in sede referendaria, alla magistratura requirente e, dunque, al pubblico ministero verrebbe ad essere dedicato un Consiglio superiore della magistratura ad hoc, nel quale sederebbero di diritto il Presidente della Repubblica e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

La riforma Nordio è pensata per trasformare il pubblico ministero in un super-poliziotto che non svolgerà più indagini in favore dell’indagato

Non è vero

La riforma Nordio non modifica l’attuale articolo 358 del codice di procedura penale, che, dunque, continuerà ad affermare, anche per il futuro, che “Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell’articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”.

La riforma Nordio è pensata per sottrarre il controllo della polizia giudiziaria al controllo del pubblico ministero

Non è vero

La riforma Nordio non modifica in nessun modo le norme del codice di procedura penale, destinate, dunque, a rimanere, tutte, identiche.
Anche se vincesse il sì in sede referendaria, insomma, il pubblico ministero continuerebbe a dirigere le indagini, disponendo direttamente della polizia giudiziaria ex articolo 327 del codice di procedura penale.
La polizia giudiziaria, per parte sua, se, per un verso, continuerebbe a dipendere funzionalmente dal pubblico ministero (art. 56 del codice di procedura penale), per l’altro verso e conseguentemente, sarebbe tenuta, anche per il futuro, a eseguire puntualmente i compiti affidatile dallo stesso (art. 59 del codice di procedura penale).

La riforma Nordio è inutile perché, nei fatti, la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri esiste già

Non è vero

La separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri non esiste, né in diritto, né in fatto.
Non a caso, essa è oggetto di consultazione referendaria.
Esiste la separazione delle funzioni tra giudici e pubblici ministeri.
Introdotta nel 1989 dall’attuale codice di procedura penale, più precisamente, essa è stata potenziata, negli anni, dalle riforme Castelli, Mastella e Cartabia.
Ma la separazione delle carriere di giudice pubblici ministeri è un’altra cosa.
Separare le carriere di giudici pubblici ministeri, infatti, significa costruire due percorsi di preparazione ai concorsi distinti, due concorsi distinti, due percorsi di specializzazione post concorsi distinti e, soprattutto, due Consigli superiori della magistratura distinti per giudici e pubblici ministeri.
Esattamente ciò che la riforma Nordio vuole fare, nella consapevolezza che, dato a monte il processo penale accusatorio, non ne può discendere a valle che giudici e pubblici ministeri continuino ad essere, ancora oggi, colleghi.

La riforma Nordio è pensata per rendere molto più difficili le indagini di mafia e per reati complessi

Non è vero

La riforma Nordio non modifica in nessun modo le norme del codice di procedura penale, destinate, dunque, a rimanere, tutte, identiche.
Essa modifica esclusivamente l’ordinamento giudiziario, novellando gli attuali articoli 104 e 105 della Costituzione e riservando agli altri cinque articoli della Carta fondamentale toccati dalla consultazione referendaria piccole, quanto rilevanti, modifiche di coordinamento.
Anche se vincesse il sì in sede referendaria, insomma, le indagini di mafia e per reati complessi continuerebbero ad essere svolte esattamente come sono svolte oggi.

La riforma Nordio è pensata per fare sì che, attraverso la creazione dei Consigli superiori della magistratura separati, la politica arrivi ad assoggettare la magistratura

Non è vero

Dal punto di vista storico, il Consiglio superiore della magistratura è nato esattamente per questo, ovvero per sottrarre la giurisdizione al controllo del potere politico.
Per sottrarre la magistratura dalle grinfie del Ministro della giustizia, insomma.
Non a caso, l’attuale Consiglio superiore della magistratura – ma così sarebbe anche nel caso dei Consigli superiori della magistratura separati – è presieduto dal Presidente della Repubblica, suprema icona di imparzialità nazionale.

La riforma Nordio è pensata per depotenziare il Consiglio superiore della magistratura, organo di auto-governo della stessa

Non è vero

Il Consiglio superiore della magistratura non è l’organo costituzionale di auto-governo della magistratura, ma né è l’organo costituzionale di auto-amministrazione ovvero e come si suol dire, di governo autonomo.
La differenza non è formale, ma è sostanziale.
Non a caso, già oggi – ma così sarebbe anche nel caso dei Consigli superiori della magistratura separati –, nel Consiglio superiore della magistratura siede altresì la componente laica.
Ciò proprio per evitare – questa fu la scelta di campo del legislatore costituente – che il Consiglio superiore della magistratura si tramutasse, nel tempo, nell’organo costituzionale di auto-governo della stessa, tramutando la magistratura in una casta distaccata dagli altri organi costituzionali dello Stato.

La riforma Nordio è pensata per depotenziare il Consiglio superiore della magistratura, depotenziando l’Associazione nazionale magistrati

Non è vero

Il Consiglio superiore della magistratura è l’organo costituzionale di auto-amministrazione della stessa.
Ma è controllato dall’Associazione nazionale magistrati, vale a dire da quella parte della magistratura che, attraverso le correnti, fa politica.
La logica di fondo della riforma Nordio, da questo punto di vista, è quella di riportare indietro le lancette dell’orologio, facendo sì che i Consigli superiori della magistratura separati ritornino ad essere ciò che l’unico Consiglio superiore della magistratura oggi esistente, Costituzione alla mano, avrebbe dovuto continuare ad essere, vale a dire appunto l’organo costituzionale di governo autonomo di giudici e pubblici ministeri e non già il cosiddetto parlamentino delle toghe ovvero la cosiddetta terza camera.

La riforma Nordio è pensata per svilire, attraverso il sorteggio, l’autorevolezza dei Consigli superiori della magistratura separati

Non è vero

Il sorteggio, lato componente togata dei Consigli superiori della magistratura separati, è pensato per selezionare magistrati in servizio e, dunque, professionisti, capaci e professionalmente specializzati, certamente in grado di auto-amministrare correttamente le carriere di giudici e pubblici ministeri.
Idem dicasi per quanto riguardo la componente laica dei Consigli superiori della magistratura separati, se solo si considera che, in questo caso, ad essere selezionati dal Parlamento in seduta comune in vista del futuro sorteggio saranno professori ordinari di diritto e avvocati con 15 anni di esperienza professionale alle spalle.
Ancora una volta, dunque, professionisti, capaci e professionalmente specializzati, certamente in grado di svolgere in modo corretto le proprie funzioni di auto-amministrazione della magistratura.

La riforma Nordio è pensata per punire, attraverso la creazione dell’Alta Corte disciplinare, la magistratura

Non è vero

L’Alta Corte disciplinare nasce sul presupposto, che appare, oggettivamente, corretto, che chi, sedendo nei Consigli superiori della magistratura separati, sarà chiamato ad auto-amministrare le carriere di giudici e pubblici ministeri non potrà combaciare con chi, sedendo nell’Alta Corte disciplinare, sarà chiamato a decidere se giudici e pubblici ministeri abbiano o meno commesso illeciti disciplinari.
Il principio è sacrosanto: gli organi costituzionali chiamati ad auto-amministrare le carriere di giudici e pubblici ministeri – nell’ottica della riforma Nordio, i Consigli superiori della magistratura separati – non potranno più combaciare con l’organo costituzionale – nell’ottica della riforma Nordio, l’Alta Corte disciplinare – chiamato a decidere se giudici e pubblici ministeri abbiano o meno commesso illeciti disciplinari, pena quella commistione di funzioni dalla quale è dipeso, per anni, il mancato funzionamento dell’attuale Sezione disciplinare dell’unico Consiglio superiore della magistratura oggi esistente.