La Riforma

La matrice

La riforma Nordio, sulla quale i cittadini saranno chiamati ad esprimere il proprio voto il 22 e del 23 marzo, non è una riforma politica.
È una riforma ordinamentale.
Non è di politica che si sta ragionando, ma di giustizia penale.
E la giustizia penale, come noto, non ha, né può avere, colore politico.
Perché, per sua natura, è di tutti.
E perché, sullo sfondo del dibattito in materia di giustizia penale, non ci sono né destra né sinistra, ma unicamente le voci, disperate, di chi l’ingiustizia l’ha vissuta, straziante, direttamente sulla propria pelle.
È stato calcolato che, in Italia, dal 1992 ad oggi, sono state ingiustamente arrestate circa 100.000 persone.
Che sono state prima ammanettate e poi assolte semplicemente perché innocenti.
In questi casi, purtroppo, nonostante la sentenza di assoluzione, la dignità della persona è quella cosa che non si recupera più.
Perché le vite – le vite vere, quelle delle persone vere – sono già andate in mille pezzi.
La reputazione è già stata irrimediabilmente compromessa.
Il lavoro è già stato irrimediabilmente perso.
Gli affetti sono già stati irrimediabilmente messi a dura prova.
Le lancette dell’orologio non potranno tornare indietro.
Non lo faranno in nessun caso.
Sono queste le storie che, soprattutto oggi, nel ragionare di giustizia penale e di riforme pensate per migliorare la giustizia penale, dobbiamo tenere presenti.
Nella speranza che, per il futuro, grazie alla presenza sulla scena di un giudice finalmente terzo ed imparziale rispetto al pubblico ministero, la giustizia penale possa sbagliare molto meno.


Le tre gambe
La riforma Nordio ha tre gambe.

La separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri
La prima gamba della riforma Nordio è rappresentata dalla separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri.
Alla fine degli anni ’80, ad essere applicato, in Italia, era ancora il codice di procedura penale fascista del 1930 (cosiddetto codice Rocco).
In quel modello processuale, noto come inquisitorio, non era prevista nessuna distinzione tra giudici e pubblici ministeri.
Nel processo penale fascista, infatti, giudici e pubblici ministeri giocavano una stessa partita, uniti, contro l’imputato, presunto colpevole.
Coerentemente con quell’impostazione culturale, le carriere di giudici e pubblici ministeri erano state unificate dall’allora Ministro Grandi, che, varando l’ordinamento giudiziario fascista – tuttora vigente –, aveva voluto che giudici e pubblici ministeri diventassero colleghi.
Nel 1989, però, entrava in vigore l’attuale codice di procedura penale (cosiddetto codice Vassalli).
Grazie a quella riforma, epocale, veniva finalmente introdotto anche in Italia il processo penale accusatorio.

Quando si pensa il processo penale accusatorio si deve pensare il classico triangolo equilatero.
Al vertice di detto triangolo sta il giudice.
Che non è una parte processuale, ma è un soggetto processuale.
Perché è terzo ed imparziale.
Posto che, per poter decidere liberamente, deve essere neutrale.
Alla base di detto triangolo stanno l’accusa e la difesa.
L’accusa è rappresentata dal pubblico ministero.
Chiamato ad affermare la colpevolezza dell’imputato.
La difesa, incarnata dall’avvocato, difende l’imputato.
Garantendone i diritti inviolabili.

A differenza del giudice, accusa e difesa sono parti processuali che interagiscono nel processo penale, in posizione di assoluta parità, davanti al giudice, appunto terzo ed imparziale.
Perché il processo penale sia equo – giusto, dice il riformato articolo 111 della Costituzione –, però, è necessario che l’una parte processuale – l’accusa – non risulti avvantaggiata rispetto all’altra – la difesa –.
È necessario, cioè, che entrambe le parti processuali siano equidistanti rispetto al giudice.
Non a caso, proprio per rafforzare, anche dal punto di vista costituzionale, questo basilare concetto del processo penale accusatorio, nel 1999, veniva riformato l’articolo 111 della Costituzione, cristallino, oggi, nell’affermare che il giusto processo penale sia solo quello che si svolge davanti al giudice terzo e imparziale, nell’assoluta parità delle parti processuali.
Alla luce di quanto precede, sembra, dunque, evidente che l’unitarietà delle carriere di giudici e pubblici ministeri, oggi come oggi, non possa più trovare giustificazione.
E il motivo è semplice: se davvero il giudice deve essere terzo ed imparziale, il pubblico ministero non potrà più essere un suo collega.
Posto che, finché il pubblico ministero sarà collega del giudice, il processo penale non potrà mai rappresentare un triangolo equilatero e le parti processuali non potranno mai essere davvero in posizione di assoluta parità.
Con l’approvazione della riforma Nordio, da questo punto di vista, giudici e pubblici ministeri non saranno più colleghi.
Le loro carriere, infatti, verranno separate.


La creazione di due Consigli superiori della magistratura separati
La seconda gamba della riforma Nordio è rappresentata dalla creazione di due Consigli superiori della magistratura separati.
Il Consiglio superiore della magistratura è l’organo costituzionale di auto-amministrazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri.
È il Consiglio superiore della magistratura, insomma, a decidere delle carriere di giudici e pubblici ministeri, auto-amministrandone nomine, promozioni, incarichi, trasferimenti, ecc.
Il ragionamento, da questo punto di vista, è semplice: se giudici e pubblici ministeri, per le testé esposte ragioni, non potranno più essere colleghi – dovendo le loro carriere essere separate –, il Consiglio superiore della magistratura non potrà più essere unico – dovendo lo stesso appunto arrivare ad auto-amministrare separatamente le carriere di giudici e pubblici ministeri –.
Per questa ragione, con la riforma Nordio si propone la creazione di due Consigli superiori della magistratura separati, l’uno per i giudici, l’altro per i pubblici ministeri.
Più precisamente: mentre, nel primo, quello per i giudici, sono destinati a sedere di diritto il Presidente della Repubblica e il primo Presidente della Corte di cassazione, nel secondo, quello per i pubblici ministeri, sono destinati a sedere di diritto il Presidente della Repubblica e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione.


La creazione dell’Alta corte disciplinare
La terza gamba della riforma Nordio è rappresentata dalla creazione dell’Alta Corte disciplinare.
Nella nuova Alta Corte disciplinare, pensata per giudicare, dal punto di vista disciplinare, giudici e pubblici ministeri, sono destinati a sedere quindici decisori distinti e distanti da coloro che, chiamati a sedere nei due Consigli superiori della magistratura separati, dovranno auto-amministrare le carriere di coloro che dovranno essere giudicati.
Da questo punto di vista, la riforma Nordio è pensata per separare nettamente tra loro anche le funzioni, amministrativa e disciplinare, oggi esercitate dall’unico Consiglio superiore della magistratura esistente, rafforzando così l’imparzialità, anche disciplinare, del complessivo sistema di auto-amministrazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri.

Oggi giudici e pubblici ministeri appartengono allo stesso ordine giudiziario, condividono il medesimo organo di governo (CSM) e, pur con limiti, possono nel corso della carriera passare dalla funzione requirente a quella giudicante (separazione delle funzioni).

La riforma introduce una netta separazione ordinamentale tra:

  • Magistratura giudicante (giudici)
  • Magistratura requirente (pubblici ministeri).

Perché viene proposta
La separazione delle carriere è coerente con il modello delle democrazie liberali, dove accusa e giudice sono strutturalmente distinti.

L’obiettivo è rafforzare:

  • la terzietà del giudice;
  • la parità tra accusa e difesa;
  • la credibilità e l’autorevolezza della decisione.

Il tema non riguarda l’esito delle sentenze (percentuale di assoluzioni o condanne), ma il rapporto strutturale tra chi accusa e chi giudica, soprattutto nella fase delle indagini preliminari, dove si decidono misure cautelari personali e reali, intercettazioni e proroghe investigative.

Uno dei nodi centrali del dibattito pubblico di questo periodo è:
la riforma mette il PM sotto il controllo del Governo?
La risposta è: no.

Restano invariati:
Art. 104 Cost. – autonomia e indipendenza della magistratura, che sarà garantita ad entrambe le carriere della magistratura.
Art. 112 Cost. – obbligatorietà dell’azione penale, che non è stata toccata dalla riforma.
Art. 109 Cost. – disponibilità diretta della polizia giudiziaria, che rimarrà anche dopo la riforma a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il pubblico ministero continuerà dunque:
ad essere sottoposto solo alla legge;
ad esercitare l’azione penale in modo obbligatorio e non discrezionale;
a coordinare la polizia giudiziaria;
a svolgere accertamenti anche a favore dell’indagato (art. 358 c.p.p.).
E’ dunque esclusa dalla riforma qualsiasi subordinazione al potere esecutivo, che avrebbe richiesto ben altra revisione costituzionale.

Cosa prevede la riforma
Attualmente esiste un unico Consiglio Superiore della Magistratura, competente sia per giudici sia per pubblici ministeri.




La riforma introduce:

  • un CSM per i giudici;
  • un CSM per i pubblici ministeri.


Perché si propone la divisione
La finalità è evitare interferenze reciproche nelle carriere e nelle valutazioni di professionalità.

  • In particolare:
  • Il giudice non sarà più valutato anche da magistrati del pubblico ministero;
  • Il PM non potrà incidere sulla progressione professionale del giudice.

La separazione degli organi di governo mira dunque a rafforzare l’autonomia interna e, soprattutto, dei giudici oltra a distinguere nettamente le due funzioni.

Il problema delle correnti
Negli anni si è sviluppato un forte dibattito sul ruolo delle correnti nella magistratura, essendo emerso chiaramente che troppo spesso la nomina per incarichi delicati e le valutazioni periodiche sulla adeguata professionalità dei magistrati dipendevano da:
logiche di appartenenza;
accordi interni tra le correnti;
gestione delle nomine non sempre fondata esclusivamente sul merito.

I tentativi di riformare le regole elettorali per i componenti del CSM, succedutesi nel tempo, non hanno modificato in modo sostanziale questo assetto.




 

La soluzione proposta: il sorteggio
La riforma introduce quindi il sorteggio dei componenti togati del CSM.

Il sorteggio potrà essere “temperato”, cioè regolato dalla legge con:

  • requisiti di anzianità;
    numero minimo di valutazioni positive;
  • criteri di equilibrio territoriale;
  • criteri di equilibrio di genere.

L’obiettivo dichiarato è spezzare il legame tra componente del CSM eletto e magistrati-elettori, ridurre le logiche di scambio elettorale e riportare al centro il criterio del merito.

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Cosa cambia nel sistema disciplinare
Oggi la funzione disciplinare sui magistrati è esercitata all’interno del CSM.






Finalità dichiarate
La nuova struttura dovrebbe:
• evitare il rischio di autoreferenzialità;
• garantire maggiore imparzialità;
• rafforzare la fiducia dei cittadini nel sistema disciplinare.

La composizione prevede la presenza di magistrati con elevata esperienza, anche di legittimità, e membri laici di altrettante esperienza, nominati in parte dal Presidente della Repubblica, ed in parte sorteggiati da un elenco individuato dal Parlamento.

Il sorteggio dei componenti mira a eliminare vincoli correntizi o politici e ad assicurare indipendenza.

Il sorteggio potrà essere “temperato”, cioè regolato dalla legge con:

  • requisiti di anzianità;
    numero minimo di valutazioni positive;
  • criteri di equilibrio territoriale;
  • criteri di equilibrio di genere.

La riforma si presenta come completamento del percorso iniziato con la modifica dell’art. 111 della Costituzione, che ha introdotto il principio del giusto processo.

 








Finalità
La nuova struttura dovrebbe:
• evitare il rischio di autoreferenzialità;
• garantire maggiore imparzialità;
• rafforzare la fiducia dei cittadini nel sistema disciplinare.

Secondo questa impostazione, finché giudici e PM condividono lo stesso organo di governo, la distinzione non sarebbe pienamente realizzata sul piano organizzativo.