Il testo della riforma

L’obiettivo di questa pagina è offrire uno strumento di lettura chiaro e accessibile dei contenuti della riforma della giustizia sottoposta a referendum nelle giornate del 22 e 23 marzo.

Il dibattito pubblico che accompagna ogni consultazione referendaria è, per sua natura, caratterizzato da posizioni contrapposte, semplificazioni e, talvolta, ricostruzioni ideologiche non aderenti al testo normativo. Per questo motivo abbiamo deciso di mettere al centro le disposizioni di legge nella loro formulazione letterale.

Di seguito, l’analisi è strutturata “a fronte”: per ciascun tema troverete il testo vigente (la disciplina attuale) affiancato dalla nuova formulazione proposta dalla riforma. Questa modalità di lettura consente di individuare con immediatezza cosa cambia, cosa resta invariato e quale potrebbe essere l’impatto pratico delle modifiche.

L’intento è quello di fornire al lettore elementi informativi affidabili, verificabili e comprensibili anche a chi non possiede competenze giuridiche, così da permettere a tutti di formarsi un’opinione consapevole basata sui contenuti effettivi della legge.

Testo vigente

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei ddl di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti di-plomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Testo riformato

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei ddl di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.
Può concedere grazie e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Spiegazione

Questo articolo della Costituzione elenca tutte le funzioni attribuite al Presidente della Repubblica, cioè i compiti e i poteri che gli sono assegnati dall’ordinamento.
L’unica modifica prevista dalla riforma sottoposta a referendum riguarda il comma 10 (il terz’ultimo).
La modifica si rende necessaria per tenere conto dell’istituzione di un secondo Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), distinto da quello già esistente.
In particolare:
– accanto al CSM tradizionale verrebbe istituito il CSM dei magistrati requirenti;
– il Presidente della Repubblica presiederebbe entrambi gli organi.

Testo vigente

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme di partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

Testo riformato

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme di partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

Spiegazione

Questa modifica introduce un rafforzamento della riserva di legge già prevista in materia di ordinamento giudiziario.
Per comprendere il senso della modifica, occorre chiarire cosa significa “rafforzamento” in termini tecnici.
La Costituzione, infatti, può limitarsi a stabilire che una certa materia sia disciplinata dalla legge ordinaria del Parlamento.
In questo caso, però, la riforma fa un passo in più: non si limita a dire chi deve intervenire (la legge), ma indica anche con quali modalità la legge debba intervenire.

In cosa consiste il rafforzamento
Il rafforzamento della riserva di legge consiste nel fatto che la legge parlamentare dovrà disciplinare l’ordinamento giudiziario tenendo conto della distinzione tra le carriere dei magistrati, ora espressamente separate.

In particolare, la legge obbliga il parlamento a costruirle la legge seguendo il criterio della separazione delle carriere, ossia distinguendo:
– la carriera dei magistrati giudicanti (cioè i giudici, che decidono le controversie);
– la carriera dei magistrati requirenti (cioè i pubblici ministeri, che formulano le richieste e sostengono l’accusa).
In sintesi, la modifica: non introduce direttamente la disciplina di dettaglio che sarà disciplinata con legge ordinaria.

Testo vigente

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Testo riformato

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.

Spiegazione

Si tratta dell’articolo 104 della Costituzione, una delle norme centrali in materia di ordinamento della magistratura.
Questo articolo è considerato cruciale perché stabilisce i principi fondamentali che regolano struttura, autonomia e funzionamento dell’ordine giudiziario.
La riforma interviene sul comma 1, introducendo una specificazione aggiuntiva.
Resta fermo il principio già previsto dalla Costituzione, secondo cui la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato.
A questo principio viene però affiancata una precisazione sulla composizione interna dell’ordine giudiziario.

La nuova formulazione
Si chiarisce che la magistratura è composta da magistrati suddivisi in due distinte carriere ma esplicita, a livello costituzionale, la distinzione tra le due carriere che la compongono:
– la carriera giudicante, che riguarda i giudici chiamati a decidere le controversie;
– la carriera requirente, che riguarda i pubblici ministeri, titolari della funzione di accusa e di impulso del procedimento.

In sintesi, la modifica non incide sull’autonomia e indipendenza della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.

La disposizione si collega, in modo coordinato, a quanto previsto dall’articolo 87 della Costituzione.
Il riferimento serve a mantenere coerenza tra le diverse norme costituzionali che disciplinano gli organi di governo autonomo della magistratura.

Contenuto della previsione
La riforma stabilisce che, a seguito dell’istituzione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura, entrambi siano presieduti dal Presidente della Repubblica.
In particolare:
– il Presidente della Repubblica presiederebbe il CSM relativo ai magistrati giudicanti;
– presiederebbe anche il CSM relativo ai magistrati requirenti.

Significato della norma.
La previsione assicura continuità con l’assetto costituzionale vigente, nel quale il Presidente della Repubblica svolge una funzione di garanzia e di equilibrio nei confronti dell’ordine giudiziario.
La novità non riguarda quindi la titolarità della presidenza, ma il fatto che essa venga esercitata su due organi distinti, in conseguenza della separazione delle carriere.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Questa previsione rappresenta un elemento di novità rispetto all’assetto attuale.
Oggi, infatti, fanno parte di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura due figure apicali della Corte di cassazione:
– il Primo Presidente della Corte di cassazione, appartenente alla magistratura giudicante (cioè ai giudici di legittimità);
– il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, appartenente alla magistratura requirente (cioè alla funzione del pubblico ministero).
Entrambi siedono, automaticamente, nell’unico CSM oggi esistente.

La modifica introdotta dalla riforma
La riforma, in modo coerente con la separazione delle carriere e con l’istituzione di due distinti Consigli Superiori, ridefinisce questa appartenenza.
In particolare:
– il Primo Presidente della Corte di cassazione diventa membro di diritto del CSM relativo ai magistrati giudicanti;
– il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione diventa membro di diritto del CSM relativo ai magistrati requirenti.

Significato sistematico
La modifica adegua la composizione dei due organi di autogoverno alla distinzione tra le carriere, evitando che figure apicali appartenenti a funzioni diverse siedano nello stesso Consiglio.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di servizio.

Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di servizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.

Il comma 4 introduce una delle innovazioni più discusse della riforma, relativa alle modalità di composizione degli organi di autogoverno della magistratura.
La modifica riguarda i componenti dei due Consigli Superiori della Magistratura e, come si vedrà nell’articolo 105, anche di un terzo organo previsto dalla riforma.

Dal sistema elettivo al sorteggio
Nell’assetto vigente, i componenti del CSM sono selezionati tramite elezione.
La riforma prevede invece che essi non siano più eletti, ma estratti a sorte.
Il sorteggio riguarderebbe entrambe le categorie di membri:
– quelli di estrazione parlamentare;
– quelli di estrazione “togata”.

Le due componenti
Resta invariata la distinzione tra:
– componenti di estrazione parlamentare
(di nomina indirettamente politica, ma con elevata qualificazione tecnica);
– componenti di estrazione togata
(cioè scelti tra i magistrati).
Anche con il nuovo sistema, la proporzione tra le due componenti non cambia rispetto a oggi:
– un terzo di provenienza parlamentare;
– due terzi di provenienza togata.


Ruolo della legge attuativa
Sarà una legge ordinaria, da approvare entro un anno dall’entrata in vigore della riforma, a stabilire:
– il numero complessivo dei componenti dei due CSM e degli altri organi interessati;
– le modalità concrete del sorteggio.
La Costituzione, infatti, già in precedenza non indicava i numeri esatti, ma si limita a fissare le proporzioni tra le diverse componenti.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

La riforma mantiene, su questo punto, un’impostazione analoga a quella già vigente per l’attuale Consiglio Superiore della Magistratura unico.
Anche nel nuovo assetto, infatti, i vicepresidenti dei due CSM saranno eletti tra i componenti di estrazione parlamentare.
Modalità di individuazione
In continuità con il sistema attuale:
il vicepresidente non è nominato dal Presidente della Repubblica;
ma viene eletto all’interno del Consiglio e deve essere scelto tra i membri di provenienza parlamentare (la componente cosiddetta “laica”).

Rilievo della carica
Quella di vicepresidente è una funzione di particolare importanza.
Il motivo è legato al ruolo formale del Presidente della Repubblica, che presiede il CSM ma non ne gestisce l’attività quotidiana.
In concreto, il vicepresidente:
– sostituisce il Presidente della Repubblica nella gestione ordinaria dei lavori;
– presiede le sedute in via corrente;
– svolge funzioni di coordinamento e impulso dell’attività consiliare.
Con la riforma, questo schema verrebbe replicato: oggi per il CSM unico, domani per ciascuno dei due CSM distinti.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

Su questo punto la riforma non introduce novità di rilievo rispetto alla disciplina vigente.
Resta infatti invariata la durata della carica di componente dei Consigli Superiori della Magistratura.

Durata del mandato
La permanenza in carica è fissata in quattro anni.
Si tratta della stessa durata già prevista per i membri dell’attuale CSM unico.

Divieto di immediata rieleggibilità
Rimane confermata anche un’altra regola già esistente: il mandato non può essere rinnovato immediatamente.

In termini semplici:
chi ha fatto parte del Consiglio per un quadriennio non può essere nuovamente componente nel Consiglio successivo.
Questa previsione mira a:
– garantire il ricambio nella composizione dell’organo;
– ridurre il rischio di consolidamento di posizioni di potere interne.
La riforma, quindi, su questo aspetto si limita a replicare il modello attuale, adattandolo al nuovo assetto basato su due distinti Consigli superiori della magistratura.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Modifica conseguenziale.

Testo vigente

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Testo riformato

Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.

Spiegazione

La modifica in esame ha natura, anzitutto, consequenziale, poiché deriva dal necessario coordinamento con le altre innovazioni introdotte dalla riforma.
Accanto a questo profilo formale, è però presente anche un intervento terminologico di maggiore rilievo.

La sostituzione del termine “promozioni”
Il testo costituzionale sostituisce il termine “promozioni” con due espressioni ritenute più tecnicamente corrette, già utilizzate nella legislazione vigente in materia di ordinamento giudiziario:
– “valutazioni di professionalità”;
– “conferimenti di funzioni”.


Perché il termine cambia
La sostituzione riflette la struttura reale della carriera dei magistrati.
Sin dagli anni Sessanta, infatti, la magistratura italiana non è organizzata secondo un modello gerarchico.

Ciò significa che:
– non esiste una progressione per “gradi” sovraordinati;
– i magistrati non avanzano tramite promozioni in senso amministrativo.

Come avviene la progressione professionale
L’evoluzione della carriera si realizza attraverso strumenti diversi:
– le valutazioni di professionalità, che verificano competenze, esperienza e idoneità del magistrato;
– i conferimenti di funzioni, cioè l’attribuzione di incarichi differenti o di maggiore responsabilità.
Questo assetto è già vigente e rimane invariato anche dopo la riforma.

Significato dell’adeguamento lessicale
L’eliminazione del termine “promozione” serve quindi a rendere il linguaggio costituzionale coerente con la disciplina ordinaria e descrivere in modo più preciso un sistema di carriera non gerarchico.

La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare.

Questa norma introduce la terza grande novità della riforma, relativa alla titolarità della funzione disciplinare nei confronti dei magistrati.
Si tratta di una funzione particolarmente delicata, perché riguarda il controllo sul corretto esercizio delle funzioni giudiziarie.

Oggetto della funzione disciplinare
È importante precisare l’ambito di questa competenza.
Il giudizio disciplinare riguarda esclusivamente eventuali infrazioni connesse ai cosiddetti doveri d’ufficio del magistrato.
In altri termini, si tratta di violazioni legate all’esercizio della funzione giudiziaria, come ad esempio:
– comportamenti incompatibili con imparzialità e correttezza;
– inosservanza di obblighi professionali;
– violazioni delle regole deontologiche.


Cosa non rientra nella funzione disciplinare
Non rientrano invece in questo ambito:
– reati;
– illeciti civili;
– no, altre forme di responsabilità giuridica.
Se, ad esempio, un magistrato commette un reato, sarà giudicato penalmente da un altro magistrato secondo le regole ordinarie, come qualsiasi altro cittadino.

Il trasferimento della competenza
La novità introdotta dalla riforma riguarda l’organo competente a esercitare questa funzione.
Attualmente, il giudizio disciplinare è attribuito al Consiglio Superiore della Magistratura (e, nel nuovo assetto, sarebbe potuto spettare ai due distinti consigli).
La riforma prevede invece che tale competenza non appartenga più al CSM né ai due nuovi CSM separati, ma venga affidata a un terzo organo autonomo, distinto da entrambi.

Significato della scelta
L’istituzione di un organo separato mira a differenziare le funzioni di autogoverno della magistratura dalla funzione di giudizio disciplinare sui magistrati stessi per garantire imparzialità.

L’Alta Corte è composta da 15 giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno 20 anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

Come stabilito dalla riforma, l’Alta Corte
sarà composta da 15 giudici, individuati secondo criteri differenziati, così ripartiti:
– 3 nominati dal Presidente della Repubblica;
– 3 sorteggiati da un elenco formato dal Parlamento;
– 9 sorteggiati tra i magistrati.
All’interno dei nove di provenienza togata, la distribuzione riflette la distinzione tra le carriere:
– 6 magistrati giudicanti;
– 3 magistrati requirenti.

La proporzione interna
Per la componente togata è prevista una nuova proporzione complessiva:
– tre quinti magistrati;
– due quinti di estrazione parlamentare.
Questa ripartizione è funzionale a garantire adeguata tutela dell’autonomia della magistratura all’interno dell’organo disciplinare.

Requisiti per i componenti togati
A differenza di quanto previsto per i componenti togati dei due Consigli superiori della magistratura, in questo caso sono stabiliti requisiti specifici più stringenti.
I magistrati sorteggiabili devono infatti:
– avere almeno 20 anni di esercizio delle funzioni;
– essere, o essere stati, magistrati di Cassazione.
Si tratta quindi di figure con esperienza particolarmente elevata e collocate ai vertici della carriera.

Nomine presidenziali e garanzie di terzietà
Va inoltre sottolineata un’ulteriore scelta strutturale.
La riforma prevede infatti il dimezzamento dei componenti di estrazione parlamentare, poiché:
– una parte resta collegata al Parlamento (tramite sorteggio da elenco parlamentare);
– l’altra è affidata alla nomina del Presidente della Repubblica.
Questa soluzione è presentata come ulteriore garanzia di terzietà, autonomia ed equilibrio istituzionale nella composizione dell’Alta Corte.

L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

La riforma disciplina anche le modalità di individuazione del Presidente dell’Alta Corte disciplinare.
Criterio di scelta
Il Presidente non può essere scelto tra tutti i componenti dell’organo, ma deve essere eletto all’interno di una platea specifica.
In particolare, deve essere individuato tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica oppure tra quelli estratti dall’elenco formato in sede parlamentare.
Restano quindi esclusi dalla possibilità di assumere la presidenza i componenti di estrazione togata.

Significato della previsione
La scelta di limitare la presidenza ai membri di provenienza non togata risponde all’esigenza di rafforzare:
– l’imparzialità dell’organo disciplinare;
– la sua autonomia rispetto alla magistratura sottoposta a giudizio.
In questo modo, la funzione di direzione dell’Alta Corte viene affidata a figure esterne all’ordine giudiziario in senso stretto.

I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato.

Anche per l’Alta Corte disciplinare la riforma prevede una durata dell’incarico analoga a quella stabilita per i componenti dei due Consigli superiori della magistratura.

Durata del mandato
I componenti restano in carica per quattro anni.
Il mandato ha dunque natura quadriennale, in linea con quanto previsto per gli organi di autogoverno della magistratura.

Divieto di conferimento di un nuovo incarico
Su questo punto, tuttavia, la disciplina risulta più rigorosa rispetto a quella prevista per i Consigli superiori della magistratura.
È stabilito infatti un divieto assoluto di nuovo incarico.
Ciò comporta che il componente dell’Alta Corte disciplinare, una volta concluso il mandato non possa essere nuovamente nominato né nuovamente sorteggiato neppure a distanza di tempo dalla cessazione dell’incarico.
Il divieto opera quindi non solo in forma immediata, ma in modo permanente.

Funzione della previsione
La scelta mira a rafforzare l’indipendenza dei componenti, 
la neutralità nell’esercizio della funzione disciplinare e  l’assenza di aspettative di riconferma, potenzialmente idonee a condizionare l’attività decisionale.

L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

La particolare delicatezza della funzione — consistente nel giudicare i magistrati accusati di infrazioni disciplinari — ha indotto il legislatore della riforma a prevedere specifiche garanzie a tutela dell’indipendenza dell’organo.

Collegamento con il divieto di rinnovo
Nella stessa logica che ha portato a introdurre il divieto assoluto di rinnovo dell’incarico, si colloca anche la previsione di un articolato sistema di incompatibilità.
L’obiettivo è evitare situazioni che possano compromettere l’imparzialità del giudizio, generare conflitti di interesse e incidere sull’autonomia dei componenti.

Il ruolo della legge attuativa
La riforma prevede che sia la legge ordinaria a disciplinare nel dettaglio tali incompatibilità.
Spetterà quindi al legislatore stabilire:
– i casi di inconferibilità dell’incarico;
– le situazioni di incompatibilità sopravvenuta;
– eventuali cause di decadenza.
La legge potrà inoltre ampliare e specificare ulteriormente queste previsioni, in coerenza con la funzione di garanzia propria dell’Alta Corte disciplinare.
In sintesi, alla delicatezza della funzione corrisponde un sistema rafforzato di tutele, costruito su divieto assoluto di rinnovo e ampia disciplina delle incompatibilità.

Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa AC, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

Le sentenze dell’Alta Corte disciplinare sono impugnabili, anche nel merito, secondo il seguente schema.

Modalità di impugnazione
La riforma Nordio prevede che l’impugnazione della sentenza di prima istanza sia proposta davanti alla stessa Alta Corte disciplinare.
L’appello proposto contro la sentenza di prima istanza, però, sarà deciso da altro collegio, diverso da quello giudicante in prima istanza.
Il giudizio di appello, insomma, si dovrà svolgere senza la partecipazione di coloro che hanno pronunciato la sentenza di prima istanza.

Questa previsione mira a garantire:
– l’imparzialità del decisore e, conseguentemente, della decisione nella fase del riesame della sentenza di prima istanza;
– la distinzione tra primo grado di giudizio e secondo grado di giudizio (o giudizio di impugnazione), pur nell’ambito dello stesso organo costituzionale (Alta Corte disciplinare).

L’impugnazione per violazione di legge (e, dunque, per motivi di legittimità) della sentenza di seconda istanza potrà, quindi, essere proposta davanti alla Corte di cassazione.
Ciò in ossequio a quanto stabilito, in via generale, dall’art. 111 comma 7 Cost., in base al quale tutte le sentenze, da chiunque pubblicate (giudice ordinario e/o speciale), sono ricorribili per cassazione.
Differenze rispetto al sistema vigente
La soluzione offerta dalla riforma Nordio si discosta volutamente dal modello attualmente previsto in materia di illeciti disciplinari della magistratura.
Oggi, infatti, a decidere se un magistrato abbia commesso o meno un illecito disciplinare è la sezione disciplinare del CSM e, contro la decisione di prima istanza, è ammesso unicamente ricorso per cassazione davanti alla Corte di cassazione civile a sezioni unite.
Il nuovo modello, figlio della riforma Nordio, se, da un lato, intende rafforzare la giurisdizione disciplinare della magistratura (aggiungendo un secondo grado di giudizio nel merito che si va ad interporre tra un primo grado di giudizio davanti all’Alta Corte disciplinare ed un terzo grado di giudizio davanti alla Corte di cassazione), dall’altro lato, mira a sottrarre ai futuri CSM separati la potestà giurisdizionale.
Ciò sul presupposto che la stessa non debba più essere esercitata, come oggi, invece, accade, dalle stesse persone che decidono delle carriere di giudici e pubblici ministeri, ma debba iniziare ad essere esercitata da persone, terze, chiamate a giudicare esclusivamente degli eventuali illeciti disciplinari della magistratura.

La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’AC e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.

Questo comma attribuisce alla legge ordinaria il compito di disciplinare in modo organico l’intera materia della responsabilità disciplinare dei magistrati.
Si tratta, dunque, di una riserva di legge, poiché la Costituzione demanda al legislatore parlamentare la regolazione di profili fondamentali della disciplina.
Ambiti rimessi alla legge
In particolare, la legge dovrà disciplinare:
– gli illeciti disciplinari, cioè le condotte che costituiscono violazione dei doveri d’ufficio;
– le sanzioni applicabili;
– le modalità di funzionamento dell’Alta Corte disciplinare.
La Costituzione fissa quindi il quadro di principio, lasciando al legislatore la regolazione di dettaglio.

Il carattere “rinforzato” della riserva
La riserva di legge è qualificata come rinforzata, perché non si limita a rinviare alla legge la disciplina della materia, ma ne orienta il contenuto.
La legge, infatti, dovrà garantire che — qualunque sia la composizione giudicante dell’Alta Corte — sia sempre presente almeno:
– un componente estratto tra i magistrati giudicanti;
– oppure un componente estratto tra i magistrati requirenti.
La previsione mira ad assicurare, in ogni collegio, la presenza della componente togata.

Composizione in forma “ridotta”
Dal coordinamento con il comma precedente, relativo al sistema delle impugnazioni, si ricava inoltre un ulteriore elemento strutturale.
Il legislatore costituzionale presuppone che l’Alta Corte non giudichi sempre in composizione plenaria, ma possa operare in collegi ridotti.

A titolo meramente esemplificativo, l’organo potrebbe articolarsi:
– in tre sezioni composte da cinque membri;
– oppure in cinque sezioni composte da tre membri.
Si tratta di modelli organizzativi che la legge ordinaria potrà definire in concreto, nel rispetto dei criteri fissati dalla Costituzione.

In sintesi, questo comma affida alla legge la disciplina completa della materia disciplinare vincolandone però il contenuto attraverso una riserva di legge rinforzata e presuppone un funzionamento dell’Alta Corte anche per sezioni o collegi ristretti.

Testo vigente

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

Testo riformato

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

Spiegazione

Nessuna novità.

La legge sull’ordinamento giudiziario può ammette la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

La legge sull’ordinamento giudiziario può ammette la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Nessuna novità.

Su designazione del Consigio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di magistrati di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano 15 d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all’ufficio di magistrati di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno 15 anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano 15 anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

La disposizione introduce una previsione costruita in analogia con un meccanismo già esistente nell’ordinamento vigente.

Il modello attuale
Oggi il Consiglio Superiore della Magistratura può designare all’ufficio di magistrato di Cassazione, per meriti insigni, soggetti esterni alla magistratura.
In particolare, possono essere nominati:
professori ordinari di materie giuridiche;
avvocati con almeno 15 anni di esercizio professionale, purché iscritti negli albi abilitanti al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Si tratta di una forma di accesso alla funzione di legittimità fondata su elevata qualificazione scientifica o professionale.

La previsione introdotta dalla riforma
La riforma estende, in chiave interna alla magistratura, una logica analoga.
È previsto infatti che, nel nuovo assetto, il CSM dei magistrati giudicanti possa designare all’ufficio di magistrato di Cassazione anche magistrati appartenenti alla carriera requirente.

Requisiti richiesti
La designazione potrà avvenire a condizione che i magistrati requirenti abbiano maturato almeno 15 anni di esercizio delle funzioni.
La previsione introduce quindi un canale di accesso alla funzione di legittimità riservato a pubblici ministeri con significativa anzianità professionale.

Significato della disposizione
La norma appare volta a valorizzare l’esperienza maturata nella funzione requirente, consentire un apporto professionale qualificato anche nella giurisdizione di legittimità, mantenere un collegamento funzionale tra le due carriere, pur nella loro separazione ordinamentale.

Testo vigente

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Testo riformato

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Spiegazione

Modifica conseguenziale.

Testo vigente

Ferme le competenze del CSM, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Testo riformato

Ferme le competenze di ciascun CSM, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Spiegazione

Modifica conseguenziale.

Le leggi sul CSM, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano ad osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

La disposizione disciplina la fase di attuazione della riforma, individuando tempi e regole per l’adeguamento della normativa ordinaria.

Termine per gli interventi legislativi
È previsto che il Parlamento debba approvare tutti i necessari interventi di adeguamento dell’ordinamento giudiziario e della disciplina della giurisdizione disciplinare.

Il termine fissato è di un anno dall’entrata in vigore della riforma.

Entro questo periodo dovranno quindi essere adottate le leggi attuative indispensabili per rendere operativo il nuovo assetto costituzionale.

Regime transitorio

Fino all’approvazione di tali interventi legislativi continua ad applicarsi la normativa vigente al momento dell’entrata in vigore della riforma.

In altri termini, il nuovo modello costituzionale entra formalmente in vigore ma, sul piano operativo, restano temporaneamente efficaci le regole già esistenti fino a quando il legislatore non provvede al loro aggiornamento.

Funzione della previsione
La norma assolve a una funzione di continuità ordinamentale, evitando vuoti normativi nella fase di passaggio tra il vecchio e il nuovo sistema.